martedì 22 gennaio 2019

Telefonata spam-bugiarda ispira modifiche al Codice Penale

PREMESSO CHE
  • in data 22 gennaio 2019 alle ore 9.54 circa ricevevo al mio telefono fisso, registrato come utenza privata, una telefonata da una persona con voce femminile che diceva testualmente "Chiamo per conto di Google";
  • la persona proseguiva offrendomi un servizio di ottimizzazione del mio sito Internet affinché fosse ben posizionato fra i risultati di ricerca del motore di ricerca Google;
  • le rispondevo che lei non stava chiamando per conto di Google, ma per conto di un'azienda che ottimizza i siti web e che con Google non ha nessun rapporto, dato che Google non era il suo datore di lavoro, né aveva commissionato a tale azienda alcun compito; trattandosi solamente del motore di ricerca sul quale il mio sito a suo dire sarebbe stato ben posizionato grazie al servizio che mi stava offrendo;
  • la risposta che ricevevo era "Appunto, chiamo non da Google, ma per conto di Google";
  • obiettavo quindi che dire di chiamare "per conto di Google" significa dire che la telefonata è commissionata da Google, cosa che per sua stessa ammissione (avendo lei detto "Appunto") non corrispondeva al vero;
  • prima che io potessi concludere la mia suddetta spiegazione, la persona a cui stavo parlando diceva "Arrivederci" e chiudeva la chiamata;
  • il mio suddetto numero di telefono è iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni da più di un anno, e a nessuna azienda ho fornito il mio consenso per telefonate promozionali;
  • la persona che mi ha telefonato, contattandomi per pubblicità senza il mio consenso, violava dunque il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679)
  • secondo l’articolo 43 del decreto legislativo n. 51/2018 è reato il trattamento dei dati personali effettuato per trarne profitto in violazione dell’articolo 5, o 7 o 8, se ciò arreca nocumento (anche non patrimoniale, secondo la Cassazione Penale, sez. III, vedi sentenza 29549 del 7/02/2017), nocumento nel mio caso consistente nell’essere disturbato al telefono da spazzatura umana, e che però secondo il mio avvocato ha buone probabilità di non essere considerato sufficientemente considerevole;
  • la persona che mi ha telefonato, dichiarando più volte di chiamare “per conto di Google”, commetteva il reato di… ops, nessun reato, dice il mio avvocato;
TUTTO CIÒ PREMESSO

non chiedo la punizione nei confronti di chicchessia per alcun reato, né chiedo che le persone colpevoli delle condotte suddette vengano individuate affinché possa essere loro impedito di ripeterle;
in compenso aggiorno il mio programma di governo, in particolare la pagina dedicata al Codice Penale.

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